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I fringe benefit, ovvero tutti i beni e servizi erogati dall’azienda al dipendente nell’ambito del welfare aziendale che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del TUIR, saranno esenti dalla tassazione fino al limite di 3000 euro per l’anno fiscale 2022.

Confermate nel bonus dipendenti 3.000 euro per il 2022 anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Un supporto quindi che diventa importante anche ai fini delle spese sostenute per le bollette. Voci che, come sappiamo, incidono non poco sulla spesa media di una famiglia.

Questa cifra, inoltre, si somma ai 200 euro erogabili per il carburante fino al 12 gennaio 2023, il cosiddetto bonus benzina, consentendo di aumentare ulteriormente il potere di acquisto dei lavoratori.

L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 04.11.2022 n. 35, ha fornito alcune istruzioni operative per l’applicazione del rimborso delle utenze ai dipendenti, specificando quali sono le spese per utenze ammesse e le modalità con cui i datori di lavoro devono operare per poter erogare e contabilizzare le erogazioni.

Ricordiamo che le utenze domestiche per le quali il datore di lavoro può erogare o rimborsare come fringe benefits, sono:

  • utenze elettriche

  • idriche

  • di riscaldamento

e devono riguardare:

  • immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,

  • anche se non costituiscono residenza o il domicilio, per i proprietari

purché il dipendente ne sostenga effettivamente le spese.

Sono comprese anche:

  • le spese per utenze intestate al condominio, e ripartite sulla base delle tabelle condominiali

  • le spese per utenze addebitate per contratto al locatore ma intestate al proprietario dell’immobile.

I documenti giustificativi di spesa possono:

  • essere rappresentati anche da più fatture

  • essere intestati a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché rientri tra i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR oppure al locatore o al condominio.

Per giustificare la somma erogata e la sua inclusione tra i fringe benefits, il datore di lavoro deve:

  • Acquisire e conservare per eventuali controlli, la relativa documentazione contabile

oppure

  • acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445-2000) in cui il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, completa degli elementi identificativi della loro tipologia importo, data e modalità di pagamento.

L’Agenzia specifica anche che ad evitare una fruizione ripetuta del rimborso in relazione alla stessa spesa la dichiarazione deve riguardare anche il fatto che le medesime fatture non sono oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, da parte di altri dipendenti presso lo stesso o altri datori di lavoro.

Dichiarazione Sostitutiva Utenze Dipendente

La novità, oltre l’aumento del limite delle liberalità a 3.000 euro, è la possibilità di pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. In pratica, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, il panettone a Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, si affianca anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra pagata dal lavoratore in bollette energetiche.
In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:
1. il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.
In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare.
Ricordo che questo welfare è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.
Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023

Gli alunni di Maracalagonis (CA) all’opera per disegnare il rapporto tasse – servizi con il progetto “Fisco e scuola per seminare legalità”

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