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I fringe benefit, ovvero tutti i beni e servizi erogati dall’azienda al dipendente nell’ambito del welfare aziendale che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del TUIR, saranno esenti dalla tassazione fino al limite di 3000 euro per l’anno fiscale 2022.

Confermate nel bonus dipendenti 3.000 euro per il 2022 anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Un supporto quindi che diventa importante anche ai fini delle spese sostenute per le bollette. Voci che, come sappiamo, incidono non poco sulla spesa media di una famiglia.

Questa cifra, inoltre, si somma ai 200 euro erogabili per il carburante fino al 12 gennaio 2023, il cosiddetto bonus benzina, consentendo di aumentare ulteriormente il potere di acquisto dei lavoratori.

L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 04.11.2022 n. 35, ha fornito alcune istruzioni operative per l’applicazione del rimborso delle utenze ai dipendenti, specificando quali sono le spese per utenze ammesse e le modalità con cui i datori di lavoro devono operare per poter erogare e contabilizzare le erogazioni.

Ricordiamo che le utenze domestiche per le quali il datore di lavoro può erogare o rimborsare come fringe benefits, sono:

  • utenze elettriche

  • idriche

  • di riscaldamento

e devono riguardare:

  • immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,

  • anche se non costituiscono residenza o il domicilio, per i proprietari

purché il dipendente ne sostenga effettivamente le spese.

Sono comprese anche:

  • le spese per utenze intestate al condominio, e ripartite sulla base delle tabelle condominiali

  • le spese per utenze addebitate per contratto al locatore ma intestate al proprietario dell’immobile.

I documenti giustificativi di spesa possono:

  • essere rappresentati anche da più fatture

  • essere intestati a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché rientri tra i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR oppure al locatore o al condominio.

Per giustificare la somma erogata e la sua inclusione tra i fringe benefits, il datore di lavoro deve:

  • Acquisire e conservare per eventuali controlli, la relativa documentazione contabile

oppure

  • acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445-2000) in cui il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, completa degli elementi identificativi della loro tipologia importo, data e modalità di pagamento.

L’Agenzia specifica anche che ad evitare una fruizione ripetuta del rimborso in relazione alla stessa spesa la dichiarazione deve riguardare anche il fatto che le medesime fatture non sono oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, da parte di altri dipendenti presso lo stesso o altri datori di lavoro.

Dichiarazione Sostitutiva Utenze Dipendente

La novità, oltre l’aumento del limite delle liberalità a 3.000 euro, è la possibilità di pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. In pratica, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, i buoni benzina, il panettone a Natale, l’auto ad uso promiscuo, la polizza assicurativa extraprofessionale, si affianca anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra pagata dal lavoratore in bollette energetiche.
In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:
1. il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.
In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare.
Ricordo che questo welfare è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.
Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023

Dal 1° marzo 2022 per effetto della Legge n. 15/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, di conversione del D.L. 228/2021 conosciuto come Decreto Milleproroghe, il limite per i pagamenti in contanti dal 1° gennaio 2022 torna ad essere pari ad euro 1.999,99, mentre solo a partire dal 1° gennaio 2023 sarà di euro 999,99;

La novità, però, avrà effetto anche con riferimento a eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, cioè allorquando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro. Si applica, infatti, il principio del favor rei, quindi eventuali trasferimenti di denaro, oltre la soglia ora modificata, è come se non fossero mai stati effettuati a condizione, però, di non aver superato la soglia di 1.999,99 euro.
È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo. Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.
Sembrerebbe, quindi, che se il frazionamento dell’operazione fosse effettuato in un arco temporale più ampio, ad esempio di 8 giorni, il comportamento sia corretto, ma in realtà non è così. Infatti, la disposizione citata continua precisando che rimane ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per considerarla tale. In questo caso, quindi, non assumerà alcun rilievo il limite temporale di 7 giorni.
In buona sostanza deve essere verificato di volta in volta se sussistano elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato con lo specifico intento di “aggirare” il limite al trasferimento del denaro contante.
Non configura alcuna violazione della disposizione il pagamento in due o più rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 2.000 euro. Ciò anche laddove l’importo complessivamente corrisposto fosse superiore a tale limite massimo.
Infatti, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura. Il pagamento in più rate della somma dovuta non è effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia.
Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario. In tal caso il soggetto non sta effettuando alcun trasferimento denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo.
Tuttavia, pur non configurandosi in astratto alcuna violazione, l’eccessivo e frequente utilizzo del denaro contante potrebbe indurre l’istituto di credito a sospettare che le operazioni sono poste in essere con finalità di riciclaggio. Potrebbero quindi essere chieste spiegazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo. Diversamente, qualora le indicazioni non fossero convincenti, l’istituto di credito potrebbe effettuare all’UIF la comunicazione di operazione sospetta.

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